Sez. U, Sentenza n. 6324 del 11/07/1997 (Rv. 505918 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riconoscimento, da parte del datore di lavoro, del debito nei confronti del dipendente - Incidenza sulla giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego, il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, del debito nei confronti del dipendente non incide sulla giurisdizione atteso che il suddetto riconoscimento non comporta la novazione del titolo bensì unicamente l'inversione dell'onere della prova e deve essere valutato, per quanto concerne la sua esistenza, estensione, validità ed efficacia, secondo la disciplina del rapporto in cui interviene, tenendo conto, in particolare, del fatto che, riguardo ai crediti dei pubblici dipendenti, scaturenti direttamente dalla legge, da regolamenti, o da atti a questi assimilabili, la pubblica amministrazione si trova in posizione paritaria rispetto a quella del lavoratore, e non agisce con atti autoritativi, aventi natura di provvedimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Regio Decr. 29/03/1983 num. 93 art. 28, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)