Sez. L, Sentenza n. 10400 del 06/05/2009 (Rv. 608215 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento coattivo di azienda insolvente - Operatività dell'art. 2112 cod. civ. - Continuità del rapporto di lavoro - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze - Dissoluzione della realtà aziendale a seguito della mera cessazione temporanea dell'esercizio dell'impresa - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In caso di trasferimento dell'azienda insolvente, è applicabile l'art. 2112 cod. civ., che sancisce, imperativamente, la continuità dei rapporti di lavoro in corso con l'azienda ceduta, non ostandovi la circostanza che si sia in presenza di un trasferimento coattivo, atteso che la fattispecie "trasferimento" prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale, assumendo esclusivo rilievo non il mezzo giuridico in concreto impiegato, ma soltanto il fatto che il nuovo imprenditore diventi titolare del complesso organizzato e funzionale di beni. Ne consegue che la dissoluzione della realtà aziendale non si riconnette necessariamente alla mancata continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, ben potendo - alla stregua dell'accertamento operato dal giudice di merito - il bene giuridico azienda sopravvivere alla mera cessazione dell'attività per un periodo più o meno lungo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2119, Legge 12/03/1936 num. 375 art. 54, Legge 12/03/1936 num. 375 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)