Sez. L - , Sentenza n. 2237 del 30/01/2017 (Rv. 642869 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Fallimento dell’imprenditore – Causa di risoluzione del rapporto di lavoro – Esclusione – Collocazione in CIG – Persistenza del rapporto di lavoro – Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il fallimento dell’imprenditore non integra una causa di risoluzione del contratto di lavoro, giusta l'art. 2119, comma 2, c.c., mentre la collocazione in cassa integrazione presuppone la perdurante esistenza del rapporto di lavoro, sebbene a funzionalità sospesa, e non la sua estinzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119 com. 2, Legge Falliment. art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)