Sez. 1, Sentenza n. 1758 del 13/04/1978 (Rv. 391158 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - LIMITI - CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - DISCIPLINA - ESTENSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - LIMITI - CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - DISCIPLINA - ESTENSIONE.*
L'art 372 cod proc civ, in forza del quale, nel giudizio di Cassazione, non sono producibili documenti nuovi diversi da quelli che riguardino la nullita della sentenza impugnata o l'ammissibilita del ricorso o del controricorso, trova applicazione anche in materia di contenzioso elettorale amministrativo, con la conseguenza che il potere di autonoma indagine e valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, spettante alla suprema Corte nelle controversie elettorali, puo essere esercitato solo sulla base delle risultanze probatorie gia acquisite nelle precedenti fasi del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)