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Sez. 1, Sentenza n. 2258 del 15/04/1982 (Rv. 420129 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RIESAME DELLA CONTROVERSIA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI - NUOVI DOCUMENTI - ACQUISIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420129-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RIESAME DELLA CONTROVERSIA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI - NUOVI DOCUMENTI - ACQUISIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, il potere della Corte di Cassazione di riesaminare la controversia, nei limiti del giudizio ad essa devoluto, nonché con ampia facoltà di diretta cognizione dei fatti di causa, al fine di una statuizione anche di merito e senza necessità di rinvio ad altro giudice, va esercitato nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nelle precedenti fasi del processo e, quindi, nella osservanza del divieto di acquisizione di nuovi documenti, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non derogato dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1147. (Conf 6530/80, mass n 410316; (Conf 1622/80, mass n 405213; (Conf 1758/78, mass n 391158).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)