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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10634 del 16/04/2019 (Rv. 653952 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU) - Esenzioni ex art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507 del 1993 - Condizioni - Prova - Onere a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653952-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale. (Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso che la semplice comunicazione al Comune dell'avvio dell'attività di autorimessa costituisse prova in grado di dimostrare l'improduttività di rifiuti da parte dell'immobile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)