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Sez. L, Sentenza n. 5858 del 12/11/1979 (Rv. 402520 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RILASCIATA SUCCESSIVAMENTE ALLA LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DI APPELLO DICHIARATIVA DELLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - MANIFESTAZIONE DI ACQUIESCENZA ALLA DECISIONE - CONFIGURABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE SUCCESSIVAMENTE PROPOSTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402520-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RILASCIATA SUCCESSIVAMENTE ALLA LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DI APPELLO DICHIARATIVA DELLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - MANIFESTAZIONE DI ACQUIESCENZA ALLA DECISIONE - CONFIGURABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE SUCCESSIVAMENTE PROPOSTO - INAMMISSIBILITA.*

Ove, successivamente alla lettura in udienza, secondo il nuovo rito del lavoro, del dispositivo della sentenza di appello con la quale e stato dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore, questo ultimo abbia rilasciato una quietanza a saldo con la quale, accettata la liquidazione offertagli e ritirati i documenti di lavoro, dichiari di rinunziare ad ogni ulteriore pretesa e ad ogni ulteriore Azione, tale quietanza deve essere considerata come manifestazione di acquiescenza alla decisione stessa, che rende inammissibile il ricorso per Cassazione successivamente proposto avverso tale decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)