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Sez. L, Sentenza n. 1337 del 24/02/1984 (Rv. 433464 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - QUIETANZA LIBERATORIA DELLE SPETTANZE DI FINE RAPPORTO - TACITA ACQUIESCENZA AL LICENZIAMENTO RITENUTO ILLEGITTIMO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433464-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - QUIETANZA LIBERATORIA DELLE SPETTANZE DI FINE RAPPORTO - TACITA ACQUIESCENZA AL LICENZIAMENTO RITENUTO ILLEGITTIMO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In materia di rinunzie e transazioni, la sottoscrizione, da parte del lavoratore licenziato, di una quietanza liberatoria in ordine all'avvenuta ricezione delle spettanze di fine rapporto non basta di per sè a costituire una tacita acquiescenza al licenziamento ritenuto illegittimo, ma può rilevare a tal fine quando con essa concorrano circostanze idonee a dimostrare la sicura intenzione del lavoratore stesso di accettare l'atto risolutivo del rapporto. (V 5858/79, mass n 402520).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)