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Sez. 1, Sentenza n. 2231 del 29/10/1970 (Rv. 348378 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - SOCIETA - TASSAZIONE IN BASE AL BILANCIO - 'PLUSVALENZÀ - NOZIONE - RILEVANZA - PERMUTA DI TITOLI AZIONARI - MAGGIORE QUOTAZIONE DEI TITOLI RICEVUTI - 'PLUSVALENZÀ - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348378-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - SOCIETA - TASSAZIONE IN BASE AL BILANCIO - 'PLUSVALENZÀ - NOZIONE - RILEVANZA - PERMUTA DI TITOLI AZIONARI - MAGGIORE QUOTAZIONE DEI TITOLI RICEVUTI - 'PLUSVALENZÀ - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Ai fini della definizione del reddito di ricchezza mobile cat b sul bilancio delle societa commerciali, la 'plusvalenzà e cioe l'aumento del valore di scambio che assume nel tempo uno stesso cespite patrimoniale rispetto al costo iniziale, non puo venire in considerazione fino a quando resti in uno stadio meramente potenziale. Pertanto, nel caso di permuta di titoli azionari, qualora le parti non operino conguagli in danaro oppure non siano sospinte da comuni e palesi intenti fraudolenti o simulatori, l'eventuale differenza fra il costo dei titoli ceduti e la maggiore quotazione di borsa di quelli ricevuti non puo considerarsi 'plusvalenzà fino a quando l'operazione di investimento nella quale detti titoli vengono ad inserirsi non possa dirsi effettivamente e definitivamente esaurita.*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 106 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 81, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)