Sez. 1, Sentenza n. 5923 del 13/12/1978 (Rv. 395748 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZA E SOPRAVVENIENZA - ALIENAZIONE DI BENI SOCIALI - PLUSVALENZA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PERMUTA DI BENI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZA E SOPRAVVENIENZA - ALIENAZIONE DI BENI SOCIALI - PLUSVALENZA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PERMUTA DI BENI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'alienazione di beni sociali puo integrare plusvalenza tassabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, ai sensi e sotto il vigore dell'art 100 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), solo quando si traduca nell'acquisizione di un prezzo superiore al costo (non ammortizzato) portato in bilancio. Detta plusvalenza, pertanto, non e configurabile con riguardo ad un contratto di permuta di beni, ai quali le parti attribuiscano uguale valore, senza alcun conguaglio in denaro. (V 462/78, mass n 389760; (V 725/78, mass n 390069; (V 4582/76, mass n 383327; (V 2231/70, mass n 348378).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)