Sez. 2, Sentenza n. 2867 del 14/12/1964 (Rv. 304286 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - TITOLO ESECUTIVO - CONDANNA ALLA DEMOLIZIONE DI OPERE - CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA DIRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI - ILLEGITTIMITA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - TITOLO ESECUTIVO - CONDANNA ALLA DEMOLIZIONE DI OPERE - CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA DIRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI - ILLEGITTIMITA.*
L'esecuzione degli obblighi di fare, in difetto di spontaneo ed esatto adempimento da parte dell'obbligato, deve essere attuata, a norma dell'art 2931 cod civ, nelle forme prescritte dagli artt 612 e 613 cod proc civ. pertanto, e illegittima e va, quindi, annullata senza rinvio, la statuizione della sentenza che, nell'ordinare la demolizione di alcune opere abusivamente costruite, autorizzi l'attore a compiere direttamente i lavori all'uopo necessari, nel caso in cui il convenuto non abbia provveduto ad eseguire l'ordine di demolizione. (Conf 685-63 736-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)