Sez. 2, Sentenza n. 4331 del 16/05/1997 (Rv. 504398 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Fallimento del venditore - Facoltà del curatore di optare per lo scioglimento del contratto - Esercizio implicito - Ammissibilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
E ravvisabile l'implicito, ma univoco, esercizio della facoltà di scelta del curatore del fallimento - del venditore - di sciogliere un contratto in cui la cosa venduta (o promessa in vendita) non è passata in proprietà del compratore (art. 72, ultimo comma legge fall.), nell'impugnazione della sentenza di primo grado, dichiarativa della natura traslativa, anziché obbligatoria, di quel contratto, proposta dal medesimo curatore, concludendo per la declaratoria di appartenenza del bene alla massa fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1351, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)