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Sez. 1, Sentenza n. 4483 del 14/05/1996 (Rv. 497598 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Fallimento del venditore - Facoltà di scelta del curatore per lo scioglimento del contratto - Potere discrezionale - Manifestazione per "facta concludentia" - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497598-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

Con riguardo a contratto di vendita immobiliare, non ancora eseguito per mancato avveramento di condizione sospensiva, in caso di fallimento del venditore, la scelta del curatore per lo scioglimento del contratto, a norma dell'art. 72, quarto comma, legge fall. - che è tipicamente discrezionale e può essere manifestata anche senza l'adozione di specifiche formule, mediante il compimento di atti concludenti, dimostrativi di una chiara volontà in direzione di una delle possibili opzioni - deve ritenersi validamente manifestata qualora il curatore abbia richiesto autorizzazione al giudice delegato per proporre istanza di sequestro giudiziario dei beni oggetto del contratto ed abbia diffidato gli inquilini a versare al fallimento i canoni di locazione, ancorché il curatore medesimo abbia chiesto di essere, altresì, autorizzato a proporre azione revocatoria in rapporto al contratto di vendita in questione, in quanto prospettando quest'ultima azione, peraltro solo ulteriormente rispetto alle altre iniziative indicate, il curatore non esprime una scelta ai sensi dell'art. 72 legge cit., ma adegua la propria condotta alla difesa dell'interesse della massa, alla quale è coerente l'acquisizione di beni da liquidare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)