Sez. 5 - , Ordinanza n. 25644 del 15/10/2018 (Rv. 650806 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi - Applicabilità alle soprattasse - Sussistenza - Fondamento - Applicabilità nei giudizi in corso - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sostituzione delle soprattasse (e delle pene pecuniarie) con sanzioni pecuniarie di uguale importo, disposta dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, comporta che le soprattasse sono divenute sanzioni a tutti gli effetti, con la conseguenza che anche ad esse deve ritenersi applicabile il nuovo regime delle sanzioni, ivi compreso il principio di intrasmissibilità agli eredi, previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 472 citato.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decr. Legisl. Pres. 18/12/1997 num. 472 art. 8, Decr. Legisl. Pres. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decr. Legisl. Pres. 18/12/1997 num. 472 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)