Sez. 5, Sentenza n. 21326 del 03/10/2006 (Rv. 593257 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi - Applicabilità alle soprattasse - Sussistenza - Fondamento - Applicabilità nei giudizi in corso - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sostituzione delle soprattasse (e delle pene pecuniarie) con sanzioni pecuniarie di uguale importo, disposta dall'art. 26, comma primo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, comporta che le soprattasse sono divenute sanzioni a tutti gli effetti, con la conseguenza che anche ad esse deve ritenersi applicabile il nuovo regime delle sanzioni, ivi compreso il principio di intrasmissibilità agli eredi, previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 472 cit. Tale principio rappresenta a sua volta un corollario del principio della responsabilità personale, codificato dall'art. 2 del medesimo decreto, il quale, ai sensi dell'art. 25, si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, con il solo limite rappresentato dalla eventuale definitività dell'irrogazione della sanzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)