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Sez. U - , Ordinanza n. 14264 del 24/05/2019 (Rv. 654032 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Giudice amministrativo - Attribuzioni - Sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Nozione - Diretta e concreta valutazione della opportunità o convenienza dell'atto - Sostituzione del giudice all'amministrazione - Esercizio di giurisdizione di merito anziché di legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654032-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

L'eccesso di potere giurisdizionale, in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, divenga strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia la quale abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da tale vizio la sentenza con la quale il Consiglio di Stato aveva compiuto una ricognizione dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione in relazione ad alcune monete antiche rinvenute dai ricorrenti nel loro fondo, interpretandone il significato alla luce della normativa succedutasi nel tempo e delle convenzioni in essere tra le parti, svolgendo, in definitiva, quel riscontro della legittimità dei provvedimenti amministrativi che naturalmente gli compete).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)