Sez. L, Ordinanza n. 10691 del 04/06/2004 (Rv. 573399 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA | Decorso del termine di sei mesi - Foro del luogo di origine del rapporto - Operatività - Cause connesse - Decorso dei sei mesi solo per una di esse - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA
Una volta decorso il termine di sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda (o della sua dipendenza), il foro del luogo di origine del rapporto di lavoro, alternativamente previsto dall'art. 413 cod. proc. civ., continua ad essere operante e a prevalere su quello generale delle persone fisiche (e giuridiche) previsto dal settimo comma del citato articolo. Tuttavia, allorché vi siano due cause connesse, e poi riunite, e per una sola di esse il termine di sei mesi risulti decorso, in forza del disposto dell'art. 40 primo comma cod. proc. civ. occorre far riferimento alla competenza del giudice preventivamente adito. Pertanto, poiché la domanda introdotta per prima impone comunque di aver riguardo alla competenza individuata ex art. 413 cod. proc. civ., può applicarsi il foro della dipendenza aziendale, preventivamente adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)