Sez. L, Sentenza n. 3529 del 27/04/1990 (Rv. 466867 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - DECORSO DEL TERMINE DI SEI MESI - FORO DEL LUOGO DI ORIGINE DEL RAPPORTO - OPERATIVITÀ - IDENTIFICAZIONE CON IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - COINCIDENZA CON LA SEDE UNICA DELL'AZIENDA - RILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - DECORSO DEL TERMINE DI SEI MESI - FORO DEL LUOGO DI ORIGINE DEL RAPPORTO - OPERATIVITÀ - IDENTIFICAZIONE CON IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - COINCIDENZA CON LA SEDE UNICA DELL'AZIENDA - RILEVANZA.*
Una volta decorso il termine di sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda (o della sua dipendenza), il foro del luogo di origine del rapporto di lavoro, alternativamente previsto dall'art. 413 cod. civ., continua ad essere operante e a prevalere su quello generale delle persone fisiche (e giuridiche) previsto dall'ultimo comma del citato articolo; ed, ai fini della sua identificazione con il luogo della prestazione lavorativa, ben può essere assunta come circostanza univocamente concludente, in difetto di contrarie risultanze, quella che ivi l'azienda avesse anche la propria Sede unica, dove doveva essere manifestata la volontà di assunzione del lavoratore e ricevuta la comunicazione del corrispondente atto di accettazione di quest'ultimo. (V 4116/87, mass n 452889; (V 4684/83, mass n 429576).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)