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Sez. L, Sentenza n. 6995 del 17/12/1982 (Rv. 424661 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERE REGOLAMENTARE - PROVVEDIMENTI A CONTENUTO GENERALE - DISCIPLINANTI I RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424661-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERE REGOLAMENTARE - PROVVEDIMENTI A CONTENUTO GENERALE - DISCIPLINANTI I RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

I provvedimenti a contenuto generale (come regolamenti per il personale e simili) emessi dagli enti pubblici economici, e disciplinanti i rapporti di lavoro dei dipendenti, diventano, ancorché predisposti unilateralmente dall'imprenditore, obbligatori per il prestatore di lavoro, perché questi, concludendo il contratto di lavoro, ad essi presta esplicita o implicita adesione, ed hanno perciò - a differenza dei regolamenti di organizzazione degli stessi enti - natura negoziale, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice del merito, ed è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle norme ermeneutiche contrattuali o per vizi di motivazione. (principi affermati in fattispecie concernente l'interpretazione del regolamento per il personale dell'Isveimer del 12 luglio 1965 e della delibera integrativa del consiglio di amministrazione dello stesso ente in data 3 marzo 1976). (Conf 2974/79, mass n 399301).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)