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Sez. L, Sentenza n. 2974 del 22/05/1979 (Rv. 399301 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERE REGOLAMENTARI - REGOLAMENTI AZIENDALI E CONSIMILI ATTI UNILATERALI - NATURA NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ATAC ISTITUTIVA DELL'INDENNITA GIORNALIERA PER GLI ADDETTI AL CENTRO ELETTROCONTABILE.*
Stato
decisa il 1979-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399301-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERE REGOLAMENTARI - REGOLAMENTI AZIENDALI E CONSIMILI ATTI UNILATERALI - NATURA NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ATAC ISTITUTIVA DELL'INDENNITA GIORNALIERA PER GLI ADDETTI AL CENTRO ELETTROCONTABILE.*

I regolamenti aziendali e gli altri consimili Atti unilaterali degli enti pubblici economici hanno natura negoziale e, pertanto, la interpretazione di essi e riservata al giudice del merito, ed e censurabile in Sede di legittimita solo sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche contrattuali ovvero del vizio di motivazione. (nella specie, la suprema Corte ha giudicato conforme ai canoni interpretativi contrattuali la decisione del merito per la quale l'indennita giornaliera per gli addetti al centro elettrocontabile, istituita dall'ATAC con deliberazione n 815 del 30 luglio 1963, dovendo essere corrisposta per le "giornate di effettiva presenza in servizio", non spetta in caso di assenza per ferie o per riposo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)