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Sez. 4, Sentenza n. 2307 del 17/01/1983 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157924 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVA - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157924-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVA - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Il vizio logico di motivazione, che rende nulla la sentenza di assoluzione per insufficienza di prova è riscontrabile solo nel caso in cui dalle premesse di fatto risulti che il dubbio sulla colpevolezza dell'imputato non poteva assolutamente sussistere e non già quando, in base alla valutazione delle prove in un senso o in un senso opposto, il dubbio poteva logicamente sussistere. Infatti, il Sindacato della Corte di Cassazione, in tale ipotesi, è limitato al controllo della coerenza logica della motivazione sulle ragioni del dubbio, mentre è escluso l'esame sulla sua fondatezza, che si tradurrebbe in una inammissibile valutazione delle prove. (V mass n 146704; (V mass n 146642; (V mass n 146545; (V mass n 145462; (V mass n 144621; (V mass n 144515; (V mass n 144312; (V mass n 144014; (V mass n 143433; (V mass n 142473; (V mass n 140933).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)