Sez. L, Sentenza n. 3373 del 11/02/2009 (Rv. 606819 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione - Nullità derivante dalla inesistenza o nullità della notifica dell'atto introduttivo - Documenti relativi alla nullità - Produzione ex art. 372 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ..
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
L'art. 372 cod. proc. civ., che consente la produzione, nel giudizio di legittimità, dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, si applica anche alla nullità o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado quando, trattandosi di sentenza impugnabile solo con il ricorso per cassazione, la produzione dei documenti costituisce il solo mezzo per dimostrare, con il vizio del procedimento, la nullità della sentenza, atteso che il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità si tradurrebbe, altrimenti, in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, garantito dall'art. 24 della Costituzione. (Nella specie, la corte d'appello aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado attesa la mancanza, agli atti del fascicolo, della cartolina di ricevimento della notifica eseguita con le formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ.; la S.C., nel prendere atto della presenza della cartolina nel fascicolo processuale, ha ritenuto privo di rilievo verificare se l'allegazione fosse originaria o meno e se, come sostenuto dal ricorrente, la stessa fosse andata smarrita in appello e fosse stata ritrovata successivamente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)