Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16036 del 11/07/2014 (Rv. 632259 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione - Nullità della stessa derivante da "errores in procedendo" - Documenti relativi alla nullità - Produzione ex art. 372 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie in tema di impugnazione di lodo arbitrale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
L'art. 372 cod. proc. civ., che consente la produzione, nel giudizio di legittimità, dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, si applica anche quando si lamentino "errores in procedendo" idonei ad inficiare direttamente la validità della pronuncia impugnata, ove quest'ultima sia impugnabile solo con il ricorso in cassazione. (Nella specie, relativa ad impugnazione di lodo arbitrale, il cui giudizio si svolge in un unico grado di merito, la S.C. ha ammesso la produzione di documenti per dimostrare la carenza del potere di procedere alla rinuncia agli atti del giudizio di merito da parte della società ricorrente in quanto proveniente da persona non più sua rappresentante, nonché il difetto di contraddittorio nel sub procedimento di estinzione del giudizio per l'omessa comunicazione della relativa ordinanza, pronunciata fuori dall'udienza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)