Sez. 3, Sentenza n. 11319 del 21/07/2003 (Rv. 565300 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - FORMA E PROVA DEL CONTRATTO | Prova per iscritto - Polizza di carico - Idoneità.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - FORMA E PROVA DEL CONTRATTO
Ai fini della prova del contratto di trasporto marittimo di cose, per la quale l'art. 429 cod. nav. richiede lo scritto, la polizza di carico costituisce idoneo documento probatorio del negozio concluso fra mittente e vettore.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 420
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)