Sez. 3, Sentenza n. 2486 del 12/09/1963 (Rv. 263829 - 01)
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO E AEREO - TRASPORTO DI COSE IN GENERE - FORMA E PROVA DEL CONTRATTO - PROVA PER ISCRITTO - IDENTIFICAZIONE DEL VETTORE - POLIZZA DI CARICO - INAMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE IN CONTRARIO - ESCLUSIONE.*
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO E AEREO - TRASPORTO DI COSE IN GENERE - FORMA E PROVA DEL CONTRATTO - PROVA PER ISCRITTO - IDENTIFICAZIONE DEL VETTORE - POLIZZA DI CARICO - INAMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE IN CONTRARIO - ESCLUSIONE.*
Lo scritto richiesto dall'art 420 cod nav, per la prova del contratto di trasporto marittimo, puo consistere, oltre che in una scrittura bilateralmente sottoscritta, anche nella sottoscrizione e nel rilascio reciproco del doppio originale delle polizze di carico, come normalmente avviene. Pertanto, di fronte al tenore formale e letterale della polizza di carico, identificante senza alcuna possibilita di equivoco il vettore, e a nome dello stesso rilasciata, non puo ammettersi la dimostrazione della inesattezza di tale identificazione a mezzo di prove per testi, e cio anche se si facesse richiamo all'esistenza di un principio di prova per iscritto (art 2724 n 1 cod civ), in quanto, dovendo per legge, il contratto di trasporto marittimo, essere provato per iscritto, l'unica eccezione ammessa al divieto di prova testimoniale e quella contemplata dal n 3 dell'art 2724 cod civ (perdita senza colpa del documento) e non sono invece invocabili quelle contemplate dai nn 1 e 2 dello stesso articolo (art 2725 cod civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Cod. Navig. art. 420, Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)