Sez. U, Sentenza n. 6613 del 14/06/1993 (Rv. 482772 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere | Pendenza di procedimento penale - Termine per il promuovimento dell'azione disciplinare - Decorrenza.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere
Al fine del computo del termine di un anno dalla conoscenza del fatto, per il promuovimento di azione disciplinare a carico di magistrato, l'art. 59 ultimo comma del d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981 n. 1, il quale dispone la sospensione di detto termine se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, comporta, quando la notizia sia costituita proprio dalla pendenza del procedimento penale, che il termine stesso inizi a decorrere solo a partire dalla definizione di tale procedimento penale.
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)