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Sez. U, Sentenza n. 7406 del 08/08/1997 (Rv. 506624 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Azione penale nei confronti del magistrato - Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio - Termine di decadenza di un anno (ex art. 59 d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916) dal giorno della notizia del fatto da parte del Ministro o del Procuratore Generale - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506624-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

La norma dell'art. 59 d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, come modificato dall'art. 12 legge 3 gennaio 1981 n. 1 - per la quale l'azione disciplinare nei confronti del magistrato non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore Generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare - si riferisce solo all'ipotesi di procedimento disciplinare non ricollegabile ad un procedimento penale, in corso od esaurito; ove invece sia iniziata l'azione penale nei confronti del magistrato trovano applicazione gli artt. 29 e 31 R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511 sui rapporti tra provvedimenti cautelari e definitivi di natura disciplinare e procedimento penale. Conseguentemente il Ministro di grazia e giustizia - quantunque abbia conosciuto i fatti contestati al magistrato fin da epoca risalente a più di un anno - può legittimamente richiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura l'adozione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio essendo in tal caso l'esercizio dell'azione disciplinare svincolato da termini perentori, restando collegato solamente alla pronuncia penale di condanna o di proscioglimento.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 11/05/1946 num. 511 art. 29, Regio Decr. Legisl. 11/05/1946 num. 511 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)