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Sez. L - , Ordinanza n. 24853 del 09/10/2018 (Rv. 650578 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Società di capitali - Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione immediata della società - Conseguenze - Appello proposto nei confronti della società anziché nei confronti dei soci - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2018-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650578-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se l'estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)