Sez. 3, Sentenza n. 685 del 10/03/1972 (Rv. 356780 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONDIZIONI - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE INFORTUNATO - COMPENSABILITA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONDIZIONI - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE INFORTUNATO - COMPENSABILITA - ESCLUSIONE.*
Il principio della compensatio lucri cum damno e operante soltanto quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale discendono entrambi, con rapporto immediato e diretto dallo stesso fatto, si da elidersi in tutto o in parte a vicenda come effetti contrapposti di un medesimo evento; detto principio non e quindi applicabile allorche il danneggiato che abbia sofferto una invalidita temporanea o permanente, continui a percepire durante tali periodi l'intera retribuzione quale prestatore di lavoro, perche questo beneficio, costituito da un'erogazione cui l'imprenditore e tenuto secondo le norme sul rapporto d'impiego, non deriva con nesso di causa ad effetto dell'Azione compiuta dall'autore del fatto dannoso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)