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Sez. 3, Sentenza n. 1399 del 21/03/1978 (Rv. 390771 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOMME CORRISPOSTE AL DANNEGGIATO IN VIRTU DI TITOLO AUTONOMO RISPETTO AL FATTO ILLECITO - COMPENSAZIONE CON QUELLE DOVUTE PER L'ILLECITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390771-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOMME CORRISPOSTE AL DANNEGGIATO IN VIRTU DI TITOLO AUTONOMO RISPETTO AL FATTO ILLECITO - COMPENSAZIONE CON QUELLE DOVUTE PER L'ILLECITO - ESCLUSIONE.*

In tema di risarcimento del danno da invalidita, sia essa assoluta, sia essa relativa, non puo tenersi conto delle entrate provenienti al danneggiato da titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito, da cui trae origine l'evento dannoso, quali per esempio le somme che il datore di lavoro, a causa del rapporto in corso, sia egualmente tenuto a versare all'infortunato, giacche il principio della compensazione del lucro con il danno e operante soltanto quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale discendono entrambi, in via diretta ed immediata, dallo stesso fatto, in modo da elidersi a vicenda, in tutto o in parte, come effetti contrapposti di un medesimo evento. (Conf 2782/73, mass n 366330; (Conf 944/72, mass n 357215; (Conf 658/72, mass n 356780).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)