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Sez. 4, Sentenza n. 6019 del 28/06/1988 Ud. (dep. 20/04/1989) Rv. 181103 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA AL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181103-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA AL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può delegare, per l'adozione e l'osservanza delle misure di sicurezza, lo stesso lavoratore, beneficiario diretto delle norme, in quanto l'operaio, anche se collaudato da lunga esperienza, è impossibilitato ad essere nel contempo oggetto e soggetto delle cautele legislative. (Conf mass n 143567; (Conf mass n 150229).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)