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Sez. 4, Sentenza n. 15562 del 18/10/1990 Ud. (dep. 23/11/1990) Rv. 185857 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELL'INFORTUNATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185857-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELL'INFORTUNATO - IRRILEVANZA.*

In tema di prevenzione antinfortunistica, le norme di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, devono essere attuate anche contro la volontà dello stesso. Si risponde della omissione anche se il lavoratore, colpevolmente trascura le norme o le Disposizioni impartite né rileva che il lavoratore infortunatosi sia professionalmente qualificato, sia pure a livello corrispondente a quello cui è affidato il controllo dell'applicazione delle misure di prevenzione. (Conf mass n 181103).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)