Sez. 1, Sentenza n. 1819 del 18/02/2000 (Rv. 534028 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE | Filiali o succursali di una banca - Personalità giuridica - Esclusione - Dirigenti preposti alle filiali o succursali - Qualifica di institore - Configurabilità - Conseguenze.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE
L'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca - le quali sono prive di personalità giuridica, come risultante dall'espressa indicazione dell'art. 1 della direttiva C.E.E. n. 780 del 12 dicembre 1977, esplicitamente ribadita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 385 del 1993 - va sempre imputata alla persona giuridica di cui quelle filiali o succursali costituiscono una emanazione ed ai dirigenti ad esse preposti va, di regola, riconosciuta la qualità di institore, ai sensi dell'art. 2203, secondo comma, cod.civ. Ne consegue che i menzionati dirigenti possono agire o resistere in giudizio, in nome della banca preponente, per qualsiasi rapporto derivante da atti compiuti nella filiale o succursale cui sono preposti, così come previsto dal secondo comma dell'art. 2204 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2204, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)