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Sez. 2, Sentenza n. 13350 del 08/06/2006 (Rv. 590390 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - FILIALI | Filiali e succursali - Autonoma personalità giuridica - Configurabilità - Esclusione - Dirigenti preposti alle filiali o succursali - Legittimazione processuale - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590390-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - FILIALI

L'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca - le quali sono prive di personalità giuridica - va sempre imputata all'istituto di credito di cui sono emanazione, potendo soltanto riconoscersi ai loro dirigenti, se ed in quanto rivestano la qualità di institore, una legittimazione processuale attiva e passiva, concorrente con quella dell'istituto preponente, per i rapporti sorti dagli atti da essi compiuti nell'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2204, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)