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Sez. L - , Ordinanza n. 26604 del 09/11/2017 (Rv. 646499 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Esigenza pubblicistica di assicurare una rapida realizzazione dei diritti dell'ente - Domanda di condono - Effetti - Natura di atto di riconoscimento di debito - Esclusione - Sospensione del termine di prescrizione - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646499-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di condono previdenziale, l'esigenza pubblicistica di garantire all'ente creditore una rapida realizzazione dei suoi diritti, riducendo il contenzioso attraverso una parziale remissione dei debiti, comporta, ove il contribuente acceda al condono, la parziale sottrazione del rapporto obbligatorio al regime civilistico attribuendo al termine per l'adempimento un carattere decadenziale, non prorogabile quali siano le ragioni dell'inadempimento o del ritardo, per cui la domanda di condono, pur non assumendo valore di riconoscimento del debito, determina ugualmente la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l'interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)