diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 32144 del 10/12/2025 (Rv. 677378-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione a precetto - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Imposta di registro - Misura fissa - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677378-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

La sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, poiché si limita a dichiarare la sussistenza o l'insussistenza (totale o parziale) del diritto del creditore a procedere in executivis, senza accertare il contenuto patrimoniale del credito destinato ad essere soddisfatto in sede esecutiva.

Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)