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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3459 del 11/02/2021 (Rv. 660655 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale - Imposta di registro - Imposta proporzionale - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660655-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche qualora essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986. (Fattispecie relativa ad una sentenza resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, assoggettata ad imposta di registro in relazione alla pronuncia ricognitiva dell'esistenza del credito che era stata adottata contestualmente alla revoca di tale decreto dopo che il debito era stato pagato in corso di causa).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)