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Sez. 1 - , Ordinanza n. 26895 del 13/09/2022 (Rv. 665636 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE | Proscioglimento definitivo nel giudizio di responsabilità contabile - Obbligo per l'amministrazione di rimborsare all'assessore le spese di giudizio ex art. 1720, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665636-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE

ll diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali, per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, non compete all'assessore comunale, non essendo configurabile tra quest'ultimo e l'ente un rapporto di lavoro dipendente, bensì un rapporto avente natura onoraria, né potendo trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato, stante la sua incompatibilità con la funzione pubblica rivestita, improntata ad autonomia e responsabilità anche politico-istituzionale.

Cod. Civ. art. 1720 com. 2, DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67, Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST., DPR 01/06/1979 num. 191 art. 16, Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)