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Sez. 3, Sentenza n. 20193 del 25/09/2014 (Rv. 632090 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE | Spese legali per giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa - Rimborso - Estensione a favore dell'amministratore comunale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632090-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE

Il diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, non compete all'assessore comunale, non essendo configurabile tra quest'ultimo e l'ente un rapporto di lavoro dipendente, nè potendo trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1987 num. 268 art. 67, Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/1997 num. 135 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)