Sez. L, Sentenza n. 869 del 01/02/1988 (Rv. 457256 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CESSIONE DEL PORTAFOGLIO - DIPENDENTI - OBBLIGO DI ASSUNZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA CESSIONARIA - PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - MANCANZA DI ELEMENTI FORMALI - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CESSIONE DEL PORTAFOGLIO - DIPENDENTI - OBBLIGO DI ASSUNZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA CESSIONARIA - PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - MANCANZA DI ELEMENTI FORMALI - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576, contenente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di Assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 1978 n. 738), l'Obbligo dell'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa di assumere i dipendenti di quest'ultima postula soltanto la reale preesistenza dei rapporti di lavoro e non esige anche che questi risultino da una formale assunzione ad opera dell'impresa posta in liquidazione e dai libri contabili della medesima. La Mancanza di tali elementi formali è quindi del tutto irrilevante, quando risulti altrimenti provato il presupposto di fatto del diritto alla nuova assunzione, costituito dalla pregressa esistenza in concreto di un rapporto di lavoro subordinato. (V. 840/84, mass n 433057; (Conf 3431/85, mass n 441086).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 5, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)