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Sez. L, Sentenza n. 4876 del 21/09/1979 (Rv. 401509 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - MISURA RESIDUA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401509-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - MISURA RESIDUA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di pensione di invalidita, ai fini della valutazione della residua capacita di guadagno dell'assicurato, non deve aversi riguardo esclusivamente allo specifico tipo di attivita, in ordine alla quale si e svolto il rapporto di Assicurazione obbligatoria, ma occorre far riferimento alla possibilita dell'assicurato di sfruttare le proprie attitudini nell'ambito di attivita diverse cui egli sia idoneo e che gli siano consentite dal suo stato di salute e dalle sue qualita soggettive. Peraltro, tali attivita debbono individuarsi pur sempre in riferimento al rapporto di lavoro che diede vita al rapporto assicurativo obbligatorio. Un'attivita che il soggetto assicurato esplichi in un settore di lavoro diverso, pertanto, puo costituire soltanto un utile indice per valutare se l'assicurato possa in modo duraturo e senza usura ricavare un guadagno superiore al limite legale di pensionamento. (Conf 3745/77, mass n 387411).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)