Sez. 3, Ordinanza n. 31686 del 09/12/2024 (Rv. 672981-01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Assicurazione per conto altrui - Legittimazione all'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto assicurativo - Spettanza all'assicurato - Configurabilità - Conseguenze - Compagnia assicurativa in l.c.a. - Modalità - Insinuazione al passivo - Necessità.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Nell'assicurazione per conto altrui la legittimazione all'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto assicurativo spetta all'assicurato e non al contraente, con la conseguenza che, nel caso in cui la compagnia assicurativa sia posta in l.c.a., è l'assicurato a dover far valere il diritto all'indennizzo attraverso l'insinuazione al passivo secondo la procedura concorsuale e, ove sia escluso dallo stato passivo ovvero l'attivo sia incapiente, poter attivare la polizza assicurativa "a secondo rischio".
Cod. Civ. art. 1891 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)