Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30653 del 20/12/2017 (Rv. 646759 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Assicurazione per conto altrui - Legittimazione all'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto assicurativo - Spettanza all'assicurato - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la legittimazione dell'assicurato a proporre direttamente la domanda di pagamento dell'indennizzo in virtù di polizza stipulata dalla A.U.S.L. a garanzia degli infortuni, compresi quelli "in itinere", subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata da medici addetti al servizio di continuità assistenziale in convenzione con l'A.U.S.L.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1890, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)