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Sez. 1, Sentenza n. 10701 del 27/10/1993 (Rv. 484091 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile | Nuovo ricorso - Proposizione prima della declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del precedente ricorso - Ammissibilità - Contenzioso elettorale comunale - Sentenza - Notificazione eseguita dal sindaco - Termine breve per il ricorso - Decorrenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484091-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile

La sanzione della non riproponibilità del ricorso per cassazione dichiarato inammissibile o improcedibile presuppone che tale declaratoria sia effettivamente intervenuta, talché prima della medesima - salvi i termini per il cui decorso, "sub specie" del termine breve, non è idonea, ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ., in caso di contenzioso elettorale comunale la notificazione della sentenza eseguita dal sindaco ai sensi dell'art. 84, terzo comma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come novellato dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 - è consentita la proposizione di nuovo ricorso, in sostituzione di quello suscettibile della detta declaratoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 84 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)