diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1126 del 10/02/1999 (Rv. 523099 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE | Rinnovazione dell'impugnazione viziata - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523099-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE

Il diritto di impugnazione per cassazione non può legittimamente dirsi consumato se, proposto irritualmente un primo ricorso, non siano ancora scaduti, prima della presentazione della nuova e valida impugnazione, i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., sempre che non sia stata già pronunciata declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del primo ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)