Sez. 3, Sentenza n. 3986 del 02/03/1995 Ud. (dep. 12/04/1995) Rv. 201972 - 01
Nullità processuali - Nullità di ordine generale - Nullità a regime intermedio - Deducibilità | Nullità verificatasi nella fase degli atti preliminari al dibattimento - Deduzione prima della deliberazione della sentenza di primo grado - Necessità.
Nullità processuali - Nullità di ordine generale - Nullità a regime intermedio - Deducibilità
La natura intermedia di una nullità verificatasi nella fase degli atti preliminari al dibattimento, funzionalmente e strutturalmente distinta dallo stesso, a norma della prima parte dell'art. 180 cod. proc. pen. deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Non può infatti sostenersi l'intima compenetrazione tra le due fasi per la loro vicinanza topografica (titoli 1 e 2 del libro settimo) e temporale, giacché l'autonomia di quella degli atti preliminari al dibattimento deriva da precisi riscontri normativi (artt. 469 e 181, commi terzo e quarto cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)