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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9518 del 06/04/2023 (Rv. 667665 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE | Redditi provenienti da attività illecita - Indeducibilità dei costi - Giudicato penale favorevole al contribuente - Diritto al rimborso della maggiore imposta versata - Sussistenza - Intervenuta conciliazione giudiziale con l'amministrazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2023-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667665-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE

In tema di redditi provenienti da attività illecite, la definizione della pretesa tributaria mediante conciliazione giudiziale, non comportando la definitività dell'atto impositivo, non preclude al contribuente il diritto al rimborso della maggiore imposta versata, qualora un successivo giudicato penale escluda la sussistenza del reato, dal quale sia derivata la non deducibilità dei costi utilizzati per la sua commissione, anche in relazione a fatti precedenti all'entrata in vigore dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012.

Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)