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Sez. 1, Sentenza n. 5635 del 08/11/1995 Cc. (dep. 24/01/1996) Rv. 203422 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Pluralità di ordinanze | Per il medesimo fatto o per acquisizioni giudiziarie già avvenute al momento di emissione della prima di esso - Cosiddetta "contestazione a catena" - Configurabilità - Decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203422-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Pluralità di ordinanze

L'emissione di un ulteriore provvedimento restrittivo della libertà di una stessa persona, indagata o imputata, per il medesimo "fatto" comunque qualificato e per il quale sia già stato emesso nei confronti di quella altro provvedimento per acquisizioni, in atti, già avvenute al momento dell'emissione del primo dei provvedimenti restrittivi della libertà, determina l'evenienza processuale della cosiddetta "contestazione a catena". La sopravvenienza di questo fenomeno comporta che la decorrenza dei termini custodiali sia unica e debba avere inizio nel momento nel quale è stato eseguito o notificato il primo dei provvedimenti restrittivi della libertà, con la conseguente liberazione dello indagato o dell'imputato quando, partendo da quella data, risultino superati i termini custodiali fissati per ciascuna fase processuale o quelli massimi. (Fattispecie nella quale è stato escluso che ricorresse la cosiddetta contestazione "a catena", in quanto all'imputato era stata contestata l'appartenenza a sodalizi criminosi, caratterizzata dalla diversità dei tempi, della composizione delle associazioni criminali e dei ruoli da esso assunti in quei sodalizi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)