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Sez. 5, Sentenza n. 5496 del 03/12/1997 Cc. (dep. 13/01/1998) Rv. 209652 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Procedimenti per lo stesso fatto riuniti in appello - Applicazione del principio fissato dall'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. - Necessità - Computo - Applicazione ai termini di fase fissati dal primo comma dell'art. 303 cod. proc. pen. - Necessità.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209652-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Il principio enunciato dal terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen., che impone, in caso di più provvedimenti cautelari relativi al medesimo fatto, la retrodatazione del computo dei termini massimi di custodia cautelare a partire dal primo dei provvedimenti emessi è valido anche nella fase del giudizio, quando i procedimenti siano riuniti in appello. In tale ipotesi i termini massimi devono essere computati con riferimento ai limiti fissati dall'art. 303 comma 1 lett. c) n. 3 cod. proc. pen. avendo come termine di riferimento iniziale l'inizio della fase d'appello del primo dei due giudizi senza possibilità di recupero dei periodi non utilizzati residuati dalla fase precedente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)