Sez. L, Sentenza n. 6006 del 22/06/1994 (Rv. 487164 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Deduzione della legittimità del licenziamento, intimato come collettivo, come giustificato da motivo oggettivo - Ammissibilità - Limiti - Deduzione della legittimità del licenziamento collettivo senza riferimento alla sua configurabilità ex art. 3 legge n. 604 del 1966 - Successiva deduzione di tale configurabilità in appello - Preclusione - Accertamento d'ufficio da parte del giudice di secondo grado - Divieto.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere
Il principio per cui, intimato il licenziamento come collettivo, al datore di lavoro non è preclusa la possibilità di sostenere in giudizio la legittimità del licenziamento come individuale, qualora i fatti addotti nella comunicazione al lavoratore come motivi della risoluzione siano tali da consentire una qualificazione del recesso in termini di giustificato motivo oggettivo, deve essere coordinato col principio dell'onere della domanda (art. 99 cod. proc. civ.) e con la peculiarità del giudizio di impugnazione del licenziamento, per cui il datore di lavoro che, coerentemente con la qualificazione di licenziamento collettivo data inizialmente al proprio provvedimento di recesso, ne ha sostenuto, nel corso del giudizio di primo grado, la legittimità in quanto tale, con ciò escludendo di volersi avvalere delle circostanze di fatto idonee ad integrare un giustificato motivo, e ponendo così dette circostanze al di fuori del dibattito processuale, non può poi, in sede di gravame, spiegare domanda diretta a far accertare la legittimità del recesso ex art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa; né il giudice, adito per l'accertamento della legittimità, o meno, di un licenziamento collettivo, può d'ufficio pronunciarsi sulla sussistenza di un giustificato motivo legittimante il recesso del datore di lavoro senza violare il principio della corrispondenza fra "petitum" e decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)